Anleggs- og infrastrukturbygging
Luogo di esecuzione: Comuni della Provincia di Brescia il cui elenco è disponibile al link https://www.acquebresciane.it/chi-siamo/comuni-gestiti.
Il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche dalle Società del Gruppo Cogeme e/o da altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipante o partecipata.
Gli operatori economici potranno inoltrare l’istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione in qualsiasi momento; la durata minima è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data indicata nell’”Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione” (in breve “Avviso”) pubblicato sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (in breve “PVL”) c/o Portale dei servizi ANAC.
Alla scadenza Acque Bresciane S.r.l. potrà prorogare il Sistema di Qualificazione per ulteriori 12 (dodici) mesi o in aggiunta per ulteriore termine a discrezione della stessa.
Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di:
-definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione, i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere la qualificazione e la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti;
-costituire elenchi di operatori economici qualificati nell’attività specifica dei lavori oggetto del Regolamento e di comprovata idoneità tecnico-professionale (disponibilità minima di mezzi, attrezzature, personale) nell’ambito dei quali la SA, e nell’eventualità le società del gruppo COGEME (e/o altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipante o partecipata) individua i soggetti da invitare - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione - alle singole procedure di affidamento di lavori, siano esse procedure ristrette o negoziate (art. 155, c. 3, lett. b e art. 168 del Codice) di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria.
A tali procedure potranno partecipare solo gli operatori economici qualificati, fatto salvo le eccezioni di cui all'art. 11) del regolamento.